IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
«Modifiche al titolo V della parte  seconda  della  Costituzione»,  a
seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano
nelle materie di legislazione concorrente; 
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini  professionali»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 2, che stabilisce  che  «resta  ferma  la
competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili
di  operatori  di  interesse   sanitario   non   riconducibili   alle
professioni sanitarie come definite dal comma 1»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di   Trento   e   Bolzano   del   23   novembre   2017,   concernente
l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di  studio
odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui  all'art.
1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la  disciplina
della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020,  recante  «Proroga  di  dodici
mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art.  13  dell'Accordo
concernente    l'individuazione     del     profilo     professionale
dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore  d'interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26  febbraio  2006,
n. 43, e per la disciplina della relativa formazione» (Rep.  atti  n.
66/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
del 17 giugno 2021 recante «Proroga di ulteriori  dodici  mesi  delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 13,  comma  1,  dell'Accordo
tra il Governo,  le  regioni  e  le  Province  autonome,  concernente
l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di  studio
odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui  all'art.
1, comma 2 della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa
formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018»
(Rep. atti n. 89/CSR); 
  Visto l'Accordo sancito il 7 ottobre 2021 (Rep. Atti  n.  199/CSR),
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
tra il Governo, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre  2017  (Rep.
atti  n.   209/CSR),   concernente   l'individuazione   del   profilo
professionale  dell'assistente   di   studio   odontoiatrico,   quale
operatore d'interesse sanitario di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 43/2006, e per  la  disciplina  della  relativa  formazione,
successivamente recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e, in particolare, l'art. 14, comma 3,  che  demanda  ad  un
successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il
relativo recepimento, al fine di assicurare  l'immediata  e  uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto recepisce l'accordo  sancito  il  7  ottobre
2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, (Rep. atti n. 199/CSR), che  sostituisce  l'Accordo  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del
23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione
del profilo professionale dell'assistente  di  studio  odontoiatrico,
quale operatore d'interesse sanitario di cui  all'art.  1,  comma  2,
della legge 1° febbraio 2006,  n.  43,  e  per  la  disciplina  della
relativa formazione di cui  all'allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
per  gli  adempimenti  di  competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 marzo 2022 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi           
Il Ministro della salute 
         Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 900